Assunzione dei disabili: quali agevolazioni per i datori di lavoro

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Per i disabili che vengono assunti con le regole stabilite dalla legge 68/99, la commissione predisposta al loro collocamento può concedere, tenendo conto dei fondi a disposizione della Regione, una serie di contributi che ci apprestiamo ad elencare.

Oltre alle agevolazioni che vedremo tra un attimo, può essere utile sapere che il datore che assume un disabile avente una invalidità superiore al 50% può comunque ottenere un rimborso forfettario in merito alle spese sostenute per adattare il luogo di lavoro alla persona disabile, in merito agli oneri sostenuti per l’acquisto di tecnologie utili al telelavoro, o agli investimenti effettuati per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Assumere persone disabili: quali agevolazioni per i datori di lavoro?

Al di là di questo importante appunto, qui di seguito ecco quali sono le principali agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono disabili aventi difficoltà di inserimento:

  • Invalidi civili con invalidità che è superiore al 79%, grandi invalidi del lavoro, di guerra o per servizio: fiscalizzazione per un periodo massimo di 8 anni del totale dei contributi assicurativi e previdenziali.
  • Disabili aventi una riduzione delle capacità lavorative che è compresa tra il 67% e il 79%: fiscalizzazione fino a un massimo di 5 anni dei contributi sia di natura assistenziale che di natura previdenziale.
  • Disabili aventi una riduzione delle capacità lavorative superiore al 50%: rimborso parziale o totale per l’adattamento del posto di lavoro a favore del dipendente disabile, o rimborso che può essere o parziale o totale per le spese destinate alla creazione di postazioni di telelavoro o tese all’abbattimento delle barriere architettoniche.
  • Disabili psichici: fiscalizzazione dei contributi assistenziali e previdenziali per un periodo massimo di 8 anni.

Queste agevolazioni, lo ricordiamo, vengono rese applicabili solo se l’assunzione ha luogo secondo i termini descritti dalla convenzione prevista dall’articolo 11 della legge 68/99. Inoltre le agevolazioni appena viste possono essere usufruite anche dai datori di lavoro che assumono forza lavoro disabile pur non essendo obbligati a farlo.

Per finanziare tutto quanto ciò viene predisposto un fondo a cura delle Regioni. Si tratta di un fondo in cui confluiscono gli stanziamenti dati dal governo centrale, le donazioni, i contributi regionali, i contributi versati dalle aziende che ottengono l’esonero parziale all’assunzione, i proventi riscossi dai datori di lavoro che non rispettano la legge in oggetto. Pertanto la concessione o meno di queste agevolazioni è a discrezione del comitato tecnico provinciale, che per approvare la sussistenza della concessione contributiva è solito avviare un iter di accertamento o, in alcuni casi, delineare forme di autocertificazione.

2 Comments

  1. Vittorio Fuso 21 Febbraio 2017
  2. antonella 23 Giugno 2019

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