Alberghi chiusi ai cani guida: FISH si appella al Governo

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Tra le pagine di questo blog abbiamo già trattato del rapporto tra disabili visivi e cani guida, e più in particolare del fatto che molte strutture aperte al pubblico siano solite vietare l’ingresso ai cani d’ausilio. Si tratta di una condizione del tutto illegittima poiché espressamente vietata dalla legge: come ricorda Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH), rifiutare l’accesso ad un cieco e al suo cane guida “è come chiedere a un paraplegico come me di lasciare la carrozzina fuori della porta, o chiedere ad una persona miope di togliersi gli occhiali per far sì che possa entrare al cinema”.

Quella che si sta registrando in parecchi ristoranti, alberghi e più in generale strutture ricettive d’Italia, è una vera e propria piaga poiché compromette uno stile di vita tranquillo che dovrebbe poter essere garantito anche ai portatori di disabilità. Non solo queste persone si ritrovano a dover combattere giorno dopo giorno con le barriere architettoniche, ma ora c’è anche questa piaga del rifiuto del cane guida a cui dover mettere mano. Una verifica effettuata dall’Associazione BlindSight Project che è notoriamente impegnata su questo fronte, ha portato alla luce una realtà tutt’altro che confortante: sui motori di ricerca di prenotazioni alberghiere come expedia.it, venere.com, hotels.com e via dicendo, risulta che siano più o meno 1.000 le strutture alberghiere che molto esplicitamente dichiarano di rifiutare cani e di non ammettere neanche quelli guida.

Questa vera e propria piaga sociale ha spinto l’associazione FISH ad inviare una segnalazione a Dario Franceschini, Ministro competente in materia, chiedendo che possa essere adottato un intervento sufficientemente incisivo per debellare questa situazione. FISH chiede che siano anche inasprite le sanzioni per chi non accetta cani guida all’interno delle proprie strutture, non sottovalutando l’eventualità di revocare la licenza stessa ai colpevoli.

Del resto parliamo di una pratica che è vietata dalle leggi n. 37/1974, n. 376/1988 e n. 60/2006 le quali stabiliscono che “al privo della vista debba essere riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida” e prevedono, proprio per questo, delle sanzioni amministrative per chi le vìola. Tra l’altro FISH ci ricorda che al di là della violazione normativa, l’atto di chi rifiuta il cane guida si macchia anche dell’aggravante della discriminazione poiché calpesta “i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la loro dignità e il loro accesso alle pari opportunità.”

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