Con 181 voti favorevoli, 20 contrari e 12 astenuti, il Senato ha approvato il ddl n.2232 recante disposizioni in fatto di assistenza alle persone con disabilità grave che sono prive del sostegno familiare (altrimenti noto come il testo sul Dopo di Noi). Il testo, già approvato dalla Camera, essendo stato modificato dal Senato dovrà per forza di cose tornare alla Camera dei Deputati per l’ok definitivo in funzione del bicameralismo perfetto che regola la discussione e l’approvazione delle leggi.
Cosa cambia col ddl sul Dopo di Noi
Tra le modifiche più importanti che sono state introdotte dal Senato, quelle contenute nell’articolo 4, comma 1, paragrafo b, sono sicuramente le più importanti. Inizialmente l’articolo in questione prevedeva interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa per far fronte a situazioni di emergenza, mentre con le modifiche volute dal Senato viene disposta la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare per il disabile rimasto solo tenendo però conto della volontà della persona disabile e, dove possibile, dei genitori e di chi ne tutela gli interessi.
Pertanto questa modifica fa sì che le soluzioni di istituzionalizzazione diventino meno automatiche e più controllate in ragione delle volontà del soggetto interessato.
L’articolo 3 della legge n.2232 conferma anche la dotazione del Fondo sul Dopo di Noi, che dovrà essere utilizzato per realizzare interventi volti a sviluppare l’autonomia delle persone disabili anche tramite programmi di residenzialità come il co-housing e come il finanziamento dell’opzione casa famiglia. Per quanto riguarda le cifre più nel dettaglio, si parla di 90 milioni di euro messi sul piatto per il 2016, 38.3 milioni per il 2017 e 56.1 milioni dal 2018 in poi. A questo fondo contribuiranno in parte le Regioni, gli enti locali e gli organismi facenti capo al terzo settore.
Infine il testo modificato dal Senato ha introdotto delle modifiche anche sul trust. In parole povere è stata disposta l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per i trust anche alla costituzione di fondi speciali e di vincoli di destinazione ora esenti sia dalla tassa di successione quanto dall’imposta di donazione.