Con il termine disabilità lavorativa si fa riferimento a una condizione in cui una persona ha una limitazione fisica, mentale o sensoriale che ostacola, in parte o totalmente, la sua capacità di eseguire le attività lavorative.
Queste limitazioni possono essere provocate da malattie, condizioni genetiche o incidenti, ma con i dovuti adattamenti, come le modifiche nell’ambiente di lavoro, l’abbattimento della barriere architettoniche, la flessibilità nelle mansioni e l’ausilio di supporti tecnologici, è possibile partecipare ugualmente e attivamente nel mondo del lavoro.
I lavoratori disabili e il collocamento obbligatorio
La comprovata difficoltà nell’inserimento nel mercato del lavoro ha portato il legislatore a pensare a una serie di norme che tutelano i soggetti affetti da disabilità che vogliono intraprendere attività lavorative.
I lavoratori disabili sono destinati al collocamento obbligatorio che ha lo scopo di promuovere l’integrazione sociale della persona, aiutandola ad accrescere le proprie capacità e ad avere opportunità di lavoro.
I datori di lavoro devono assumere un numero determinato numero di lavoratori disabili, che però devono avere anche una minima capacità lavorativa.
Il collocamento obbligatorio è disciplinato dalla legge n.68/1999, modificata in parte dai decreti legislativi n.185 (settembre 2016) e n.151 (settembre 2015) e sono:
- Persone con minorazioni fisiche, psichiche o intellettive con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
- Persone nelle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 222/1984, con riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
- Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%.
- Non vedenti con cecità assoluta o residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi (con eventuale correzione).
- Sordi colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi di servizio.
Chi accerta la disabilità lavorativa?
L’accertamento delle condizioni di disabilità, come previsto dalla legge n. 68/1999, avviene tramite la valutazione dei requisiti sanitari da parte delle Commissioni competenti.
Le Commissioni delle Aziende U.S.L. valutano l’invalidità, la cecità e la sordità civili, determinando il grado di invalidità, l’idoneità al lavoro e la capacità lavorativa attuale e potenziale.
In caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali, l’accertamento è svolto dall’INAIL, mentre per invalidità derivanti da guerra o servizio, la competenza è stata trasferita alle AUSL a partire dal 2007.
Una volta accertata la disabilità, chi è disoccupato può iscriversi agli elenchi dei servizi di collocamento mirato della propria zona di residenza, ma è possibile anche iscriversi in altre aree territoriali, previo cancellazione dal precedente elenco.
Il comitato tecnico annota le capacità lavorative, competenze e inclinazioni della persona, facilitando così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per le persone con disabilità.
Quanti dipendenti con disabilità lavorativa assumere?
La legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere lavoratori con disabilità: il 7% per aziende con oltre 50 dipendenti, 2 lavoratori per aziende con 36-50 dipendenti, e 1 lavoratore per quelle con 15-35 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2017, per i datori di lavoro privati con 15 dipendenti, l’obbligo scatta automaticamente senza dover effettuare nuove assunzioni.
Per partiti politici, sindacati e associazioni no profit, la quota di riserva riguarda solo il personale tecnico, esecutivo e amministrativo.
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