Amministratore di sostegno: cosa fa, nomina e poteri

L’amministratore di sostegno è una figura giuridica introdotta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, con l’obiettivo di fornire assistenza alle persone che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

amministratore di sostegno

Questa figura rappresenta una soluzione flessibile e adattabile alle esigenze specifiche dell’individuo, offrendo un’alternativa meno invasiva rispetto agli istituti della tutela e della curatela.

Chi può fare richiesta dell’Amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno può essere richiesto direttamente dalla persona interessata, dal coniuge, convivente, parenti entro il quarto grado e affini, entro il secondo grado.

La richiesta può essere inoltrata anche dai servizi sanitari e sociale, qualora si trovino a conoscenza di situazioni di necessità.

La nomina dell’amministratore di sostegno avviene tramite un procedimento giurisdizionale innanzi al giudice tutelare del luogo di residenza o di domicilio del beneficiario. La richiesta può essere presentata con un ricorso che deve contenere:

  • Le generalità del beneficiario.
  • Le ragioni della richiesta.
  • Le attività che il beneficiario non è in grado di compiere autonomamente.
  • L’indicazione della persona proposta come amministratore di sostegno.

Compiti e responsabilità dell’Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno ha il compito di assistere e rappresentare il beneficiario nello svolgimento degli atti necessari per la cura della persona e per l’amministrazione dei beni.

I poteri sono definiti dal giudice tutelare, che stabilisce anche gli atti che il beneficiario può compiere autonomamente.

L’amministratore di sostegno può avere poteri molto ampi o limitati, a seconda delle esigenze del beneficiario.

Ad esempio, può essere incaricato di:

  • Gestire il patrimonio del beneficiario.
  • Curare la persona del beneficiario, prendendo decisioni riguardanti la salute.
  • Gestire rapporti bancari.
  • Rappresentare il beneficiario in ambito legale.

In situazioni di grave infermità, il giudice può limitare la capacità del beneficiario di compiere diversi atti. Al contrario, se l’infermità è lieve, il beneficiario può mantenere la capacità di agire per più tipologie di atti.

Secondo l’articolo 410 del codice civile, l’amministratore deve:

  • Considerare i bisogni e le aspirazioni del beneficiario;
  • Informare il beneficiario riguardo agli atti da compiere;
  • Avvisare il giudice tutelare se il beneficiario non è d’accordo sugli atti da compiere.

Durata temporale della nomina

La durata dell’amministrazione di sostegno è determinata dal giudice tutelare, che può anche prevedere una revisione periodica della misura.

Il giudice è responsabile di controllare l’operato dell’amministratore di sostegno, richiedendo periodicamente relazioni sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.

Può comunque essere revocato o sostituito in qualsiasi momento, se emergono motivi che lo giustificano.

La richiesta di revoca o sostituzione può essere avanzata dal beneficiario, dai familiari, dal pubblico ministero o dal giudice tutelare stesso.

Atti compiuti senza autorizzazione

L’articolo 412 del codice civile stabilisce che l’amministratore o il beneficiario possono compiere atti solo con la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.

Gli atti compiuti dall’amministratore in violazione delle leggi o dei poteri conferiti possono essere annullati su richiesta dell’amministratore stesso, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi.

Allo stesso modo, gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle leggi o del decreto di nomina possono essere annullati su richiesta degli stessi soggetti. L’azione di annullamento deve essere avviata entro cinque anni dalla cessazione dell’ufficio.

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