Nella Guida pubblicata il 24 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro quali sono le misure, con tanto di regole e modalità, a favore dei contribuenti con disabilità e i loro familiari.
Per quanto riguarda il settore auto, tali misure sono rivolte a audiolesi, non vedenti e persone affette da disabilità gravi come enunciato nell’articolo 3, comma 3, L. 104/92. Le agevolazioni per le persone con impedimento motorio, appartenenti proprio a questa categoria, sono però condizionate all’adattamento del veicolo. Le misure, a prescindere dal caso specifico, si attivano in caso il veicolo viene utilizzato esclusivamente a beneficio delle persone con disabilità.
Se un familiare sostiene la spesa nell’interesse della persona disabile, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali. Ruolo decisivo in questo senso assumono i verbali di invalidità che individuano in modo certosino i requisiti previsti dalla legge (agevolazioni fiscali e codice della strada), fondamentali per ottenere il contrassegno.
Nella sezione che parla di detrazioni per figli a carico si legge che, in presenza di un figlio disabile (legge 104/92), oltre alle canoniche detrazioni va aggiunta la somma di 400 euro. Quindi, numeri alla mano, per chi ha un figlio con disabilità di età inferiore ai tre anni, la somma totale passa a 1.620 euro, mentre per le famiglie con figli disabili a carico dai tre anni in su la somma totale è di 1.350 euro.
Le spese sanitarie generiche, nonché quelle inerenti all’assistenza specifica, sono deducibili per intero dal reddito della persona disabile o del familiare che ha sostenuto la spesa. Inoltre, tale beneficio spetta anche alla persona disabile che non risulta a carico. Per alcune spese sanitarie scatta adesso la detrazione Irpef del 19%, così come per l’acquisto dei vari ausili. Ci sono però delle differenze. Ad esempio, le spese sanitarie specialistiche (prestazioni chirurgiche e analisi per fare un esempio) vengono detratte soltanto sulla parte che eccede all’importo di 129,11 euro. Tale limite, però, viene accantonato in caso le spese vengano sostenute per eliminare le barriere architettoniche, per sussidi informatici e tecnici, per biciclette con pedalata assistita e per il trasporto in ambulanza.
Infine, per quanto riguarda l’aliquota del 4%, che si applica per vari acquisti che riguardano accompagnamento, deambulazione e sollevamento delle persone con disabilità (articolo 3 della Legge 104/92), viene adesso applicata, insieme alla detrazione del 19%, anche ai dispositivi che sono basati su tecnologie elettroniche, informatiche e meccaniche. In questa categoria rientrano, ad esempio, tutti quei dispositivi che facilitano l’elaborazione scritta e la comunicazione di persone che soffrono di menomazioni varie, come quella motoria, uditiva e visiva.