Scuola, il TAR: non più di 20 alunni se ci sono disabili in classe

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Con una sentenza pronunciata il 19 settembre scorso, il TAR della Toscana ha stabilito che il numero di iscritti per classe non può superare le 20 unità se in quella classe ci sono situazioni di disabilità.

Il caso – Il ricorso al TAR è stato originariamente presentato dai genitori di un alunno iscritto al primo anno di Liceo Linguistico e appartenente a una classe formata da 31 ragazzi (di cui due con disabilità). I genitori hanno presentato ricorso perché l’articolo 5, comma 2 del DPR n.81/09 stabilisce a chiare lettere che “le classi delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni”. Il DPR prevede una deroga all’articolo 4, stabilendo però che questa deroga non possa essere superiore al 10%; il che significa che pur volendo applicare la deroga al caso in essere, la classe non avrebbe comunque dovuto essere composta da più di 22 alunni.

Il fatto stesso che quel Liceo Linguistico avesse formato una classe composta da 31 alunni di cui due con disabilità, quindi, presupponeva una fattispecie decisamente molto lontana rispetto a quanto prevede la legge. Proprio per questo, infatti, il ricorso presentato dalla famiglia è stato accolto dal Tribunale Amministrativo.

La sentenza – Il TAR ha dato ragione ai genitori perché la scuola si era messa in una condizione in cui veniva violato non solo il DPR 81/09, ma anche fonti costituzionali e del dettato della legge 104/92. Secondo i giudici amministrativi, in sostanza, una classe di quel tipo violava il diritto costituzionale all’istruzione e all’integrazione scolastica (anche perché è evidente che una classe super affollata non può che essere una classe caotica, poco gestibile e anche luogo in cui è impossibile esercitare lezioni di una certa qualità; per non parlare poi dell’integrazione che naturalmente viene messa a dura prova).

La sentenza ha così riaffermato l’obiettivo primario della tutela dei soggetti deboli (gli alunni) e dell’integrazione nella classe, definendolo come un diritto che è tale sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista sociale, dal momento in cui “l’istruzione rappresenta uno dei fattori di maggiore incidenza sui rapporti dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale”.

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