Dopo aver trattato il caso delle spese mediche generiche e di assistenza specifica, vediamo ora come funzionano le agevolazioni riguardanti il campo delle spese sanitarie! Ebbene, per le spese sanitarie specialistiche (come per esempio analisi, prestazioni chirurgiche e prestazioni di natura specialistica) la Legge riconosce una detrazione Irpef del 19% che ha luogo dopo i primi 129.11€ di franchigia.
Diverso è invece il trattamento previsto per tutta un’altra serie di spese che hanno strettamente a che fare con l’ausilio del paziente. Infatti la detrazione Irpef del 19% si ritiene valida per l’intero ammontare (senza alcun tipo di franchigia, tanto per intenderci) per quel che riguarda le spese sostenute ai fini di:
- Trasporto in ambulanza del soggetto disabile (tutte le spese che si rendono necessarie a bordo del veicolo sono invece detraibili sulla parte eccedente i famosi 129.11€);
- Acquisto di poltrone, di apparecchi utili per il contenimento di fratture e di ernie, e di apparecchi progettati per il ripristino della colonna vertebrale a favore di inabili e minorati non deambulanti;
- Acquisto di arti artificiali necessari per ripristinare una minima deambulazione;
- Costruzione di rampe che permettano l’abbattimento delle barriere architettoniche sia interne che esterne alle abitazioni (in questo caso la detrazione non può cumularsi con quella prevista da altre norme);
- Trasformazione dell’ascensore per far sì che possa adattarsi alla carrozzella;
- Acquisto di sussidi tecnici e informatici utili per facilitare l’autosufficienza o anche solo per permettere una migliore integrazione da parte dei portatori di handicap (a titolo di esempio sia utile citare i famosi schermi a tocco, i sistemi telefonici a viva voce, e così via).
Oltre a tutto ciò, tra le spese sanitarie che sono esenti dal campo di applicazione della franchigia e che possono perciò essere detratte integralmente, abbiamo anche quelle sostenute per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento del disabile. Anche i sordi possono usufruire della detrazione del 19% relativamente ai servizi di interpretariato, ma questo diritto è garantito solo nel caso in cui i soggetti interessati siano in possesso di apposite certificazioni fiscali emesse dai servizi di interpretariato.
Per poter usufruire di tali agevolazioni relative all’acquisto di mezzi o di servizi specifici per le persone disabili, ricordiamo, è assolutamente importante risultare affetti da una condizione di handicap da parte di una Commissione medica istituita secondo la legge n. 104 del 1992 o da una Commissione medica pubblica di altro tipo purché incaricata di riconoscere le invalidità civili, di lavoro e di guerra.