In merito all’esenzione dal bollo auto per mezzi adibiti al trasporto di persone disabili si respira ancora oggi molta confusione, per cui vediamo di fare chiarezza su questo punto specificando i casi in cui si può parlare di esenzione certa e anche ricordando quali sono quelli per cui è previsto un margine di facoltà da parte delle Regioni. Ebbene, l’esenzione dal pagamento del bollo auto è riconosciuta dalla legge sia quando il veicolo risulta intestato al disabile sia quando il veicolo è intestato a un familiare che risulta avere un disabile fiscalmente a carico.
Questa è la regola per così dire generale che fissa la legge, ma ciascuna Regione può poi muoversi in totale autonomia prevedendo un ampliamento del raggio di esenzione anche ad altre categorie di persone disabili: in Emilia Romagna e in Lombardia, ad esempio, l’esenzione dal pagamento del bollo auto viene riconosciuta a tutte le persone che soffrono di un handicap riconosciuto dalla legge n.104 del 1992 (in questi casi sarà perciò sufficiente possedere il certificato di gravità dell’handicap rilasciato da una commissione sanitaria della ASL, e beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal tipo di disabilità di cui si soffre e dal tipo di veicolo di cui si dispone).
Dal momento in cui la legge potrebbe cambiare e anche in forza del fatto che sono le Regioni stesse, spesso e volentieri, ad intervenire con modifiche varie al discorso del bollo auto per disabili, sarebbe sempre il caso di rivolgersi a un ufficio competente per avere una delucidazione quanto più chiara e completa sulla questione. L’ufficio che si occupa di pratiche relative all’esenzione dal bollo auto è l’Ufficio Tributi della propria Regione di appartenenza o, in mancanza di questo ente, l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia le regioni di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata e le province di Trento e Bolzano, hanno disposto che la gestione delle pratiche riguardanti il bollo auto (e la sua eventuale esenzione) siano compito dell’Aci.
Dopo aver effettuato un consulto con l’ente preposto e aver scelto il veicolo su cui far valere l’esenzione dal bollo auto (scelta che sussiste solo nel caso in cui si posseggano più veicoli), i disabile deve presentare all’ufficio di competenza tutta un’apposita documentazione. Questi documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo e gli uffici che ricevono il materiale devono a loro volta trasmettere tutto quanto ciò al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Espletato questo iter si potrà beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto che, riconosciuta per il primo anno, si riterrà valida anche per gli anni a venire senza che il disabile debba ripetere tutta l’istanza: l’importante è che non vengano meno le condizioni che hanno dato diritto al beneficio.