Oltre a detrazioni Irpef per spese sanitarie, Iva e assicurazioni, per le persone disabili e i loro familiari sono previsti benefici fiscali per l’acquisto di un’auto. L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che le agevolazioni sono riconosciute se i veicoli acquistati sono a diretto beneficio esclusivo o prevalente delle persone disabili.
Per quanto riguarda un veicolo, nel documento si ricorda che sono previsti:
- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta (indicata in un massimo di 18.075,99 euro) per l’acquisto;
- Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
- esenzione dal bollo auto;
- esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
La suddetta detrazione Irpef può essere però applicata una sola volta per auto nel corso dei primi 4 anni successivi all’acquisto. Il beneficio può essere riottenuto nel caso in cui il veicolo acquistato in precedenza viene cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) perché destinato alla demolizione o, in caso di furto, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo, e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Le categorie di disabili che possono usufruire di tale agevolazioni sono: 1. non vedenti e non udenti; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie tali però da non impedirgli di condurre un autoveicolo.
NON VEDENTI – Rientrano in questa categoria le persone con cecità assoluta o che hanno quadro visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.
NON UDENTI – Per chi soffre di sordità totale o parziale occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016) che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva”.
LEGGE 104 – Nel caso dei disabili di cui ai punti 2 e 3, sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992) certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl. Nello specifico, il punto riguarda disabili “con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.
IL FAMILIARE – Nel caso il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare e possiede un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.